Art. 5.
(Funzione docente).

      1. Lo statuto dei docenti, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), è definito secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) l'esercizio professionale della funzione docente, nel quadro dei princìpi sanciti dalla Costituzione, è diretto al pieno e libero sviluppo culturale, civile e morale dei discenti, attraverso processi di educazione, di formazione anche professionale e di istruzione;

          b) ai docenti è garantita la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca. L'esercizio di tale libertà e autonomia ha la finalità di scopo di assicurare ai discenti l'effettiva fruizione dei diritti di cui sono titolari e l'adempimento dei corrispettivi doveri. I docenti sono direttamente responsabili del pieno e corretto esercizio della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale rispetto alla finalità di scopo da conseguire. Essi rispondono in caso di inadempimento e di violazione funzionale;

          c) estensione e applicazione dello statuto dei docenti a tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione, con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità;

          d) valorizzazione della professione docente, attraverso un efficace sistema di reclutamento, di formazione iniziale e continua, di carriera e di retribuzione per merito;

          e) definizione dei diritti e dei doveri che caratterizzano la funzione docente e le altre articolazioni di tale funzione;

          f) valutazione e verifica della prestazione professionale dei docenti, ai fini

 

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della garanzia e della tutela del diritto alla prestazione didattica che fa capo ai discenti e ai fini, altresì, della progressione economica e di carriera;

          g) attuazione di un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche, proprie dei vari organi e istituti che provvedono al sistema nazionale di istruzione e di collaborazione tra di essi.

      2. La carriera economica dei docenti si sviluppa in tre fasce retributive, alle quali si accede per merito attraverso la valutazione della qualità del servizio prestato. Sono oggetto, altresì, di valutazione le attività svolte connesse a quella di insegnamento e i titoli di qualificazione professionale conseguiti dopo l'immissione in ruolo.
      3. È istituito l'ordine dei docenti di ogni ordine e grado di scuola. Tale ordine:

          a) assicura l'autogoverno dei docenti al fine di garantire la libertà e l'autonomia dell'attività di insegnamento nel pieno rispetto dei diritti che fanno capo ai discenti e, altresì, nel pieno rispetto del codice deontologico della categoria;

          b) ha come propri organi il Consiglio nazionale e i consigli regionali;

          c) cura, attraverso i consigli regionali, la tenuta dell'albo dei docenti;

          d) ha personalità giuridica di diritto pubblico.

      4. Possono esercitare attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private solo gli iscritti all'albo dei docenti. Le assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole pubbliche avvengono a mezzo di procedure concorsuali aperte, per le rispettive classi di concorso, ai docenti iscritti all'albo.
      5. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca esercita la vigilanza sul Consiglio nazionale dell'ordine.
      6. È istituita la Commissione di studio per la definizione del codice deontologico dei docenti.

 

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      7. Il codice deontologico dei docenti è l'insieme dei princìpi e delle regole-guida che ogni professionista docente è tenuto ad osservare e a seguire nell'esercizio della funzione, a garanzia e a tutela dei diritti che fanno capo ai discenti e delle finalità generali del sistema nazionale di istruzione.
      8. Il codice deontologico si applica ai docenti iscritti agli albi professionali dell'ordine.
      9. L'inosservanza, da parte dei docenti, delle norme del codice deontologico ed ogni azione od omissione che compromette la dignità dei medesimi e il pieno e corretto esercizio della funzione è punibile con le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 10, comma 1.
      10. Ogni consiglio regionale dell'ordine esprime, nel proprio seno, una commissione disciplinare per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado.